L’art. 3,
comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal
1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, l'adeguamento
degli importi del trattamento di integrazione salariale, nella misura
del 100%, confermando quanto previsto dalla legge 247/2007. Inoltre
l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che
tale adeguamento non può risultare inferiore a zero.
A cura della Fiom-Cgil Brescia
fonte:http://www.fiomtoscana.it/ |
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