Care compagne, cari compagni,
voglio portare alla vostra attenzione un aspetto, se possibile,
ancora più grave a proposito delle misure introdotte da Sacconi per il
"sostegno" alla contrattazione collettiva. Non solo mirano a
vanificare l'art. 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, quelle
misure sono un attacco studiato per azzerare tutta la normativa a
tutela delle donne in gravidanza; sono misure studiate per rimandare
le donne a casa!
Le sole eccezioni alle deroghe a contratti nazionali e leggi dello
Stato ammesse nell'art.8 sono il licenziamento discriminatorio e il
licenziamento della lavoratrice in prossimità del matrimonio. Non si
fa cenno alcuno alle donne in gravidanza!
Ho chiesto un parere a due degli avvocati del lavoro che sono di
riferimento per noi della CGIL a Udine, per sincerarmi che non fosse
una mia paranoia, ed entrambi ritengono che le mie preoccupazioni
siano fondate.
Credo che le lavoratrici e i lavoratori di questo Paese debbano sapere
di quali viltà siano capaci questo Governo e i loro complici.
Un caro saluto.
Antonella Raddi
Portavoce de la CGIL che vogliamo di Udine
DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 , n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o
territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali
operanti in azienda possono realizzare
specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei
contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di
competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e
occupazionali, agli investimenti e
all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione
delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse
quelle relative:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del
personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile,
al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla
somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le
collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla
trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del
recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento
discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza
del matrimonio.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti,
approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011
tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle
unita' produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza
dei lavoratori.
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