Metalmeccanici, Fim e Uilm firmano deroghe a contratto

Federmeccanica, Fim e Uilm hanno raggiunto l'accordo sulle deroghe al contratto nazionale dei metalmeccanici. La possibilità di definire deroghe al contratto nazionale era prevista dal contratto firmato nell'ottobre 2009 e vale per il periodo 2010-2012. La Fiom non aveva siglato il contratto del 2009 e quindi non ha partecipato alla trattativa sulle deroghe stesse. Per Epifani la firma è una scelta sbagliata anche per Confindustria e Federmeccanica, per Landini della Fiom si è consumato “uno strappo democratico gravissimo”.
In caso di crisi aziendale o di sviluppo occupazionale le imprese metalmeccaniche e i sindacati potranno definire deroghe al contratto nazionale su tutte le materie, a esclusione dei minimi salariali e degli scatti di anzianità, oltre naturalmente ai diritti individuali derivanti da norme inderogabili di legge. Ecco in sintesi una scheda su cosa prevede l'accordo firmato oggi da Federmeccanica e Fim e Uilm sulla possibilità di definire «intese modificative» al contratto nazionale.
CONDIZIONI: le intese modificative saranno possibili solo per «favorire lo sviluppo economico ed occupazionale mediante la creazione di condizioni utili a nuovi investimenti, o all'avvio di nuove iniziative» o per «contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale». Si potrà trattare quindi solo in caso di crisi o di sviluppo.
MATERIE: non sono definite le materie sulle quali si può discutere ma solo quelle non derogabili, ovvero «i minimi tabellari, gli aumenti periodici d'anzianità e l'elemento perequativo, oltrechè i diritti individuali derivanti da norme inderogabili di legge».
CHI NEGOZIA: le intese sono definite a livello aziendale con l'assistenza delle associazioni industriali e delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti.
OBIETTIVI: Le intese dovranno indicare gli obiettivi che si intendono conseguire, la durata (qualora di natura sperimentale o temporanea), i riferimenti puntuali agli articoli del contratto oggetto di modifica.
SILENZIO ASSENSO: le intese sottoscritte sono trasmesse per la loro validazione alle parti che hanno stipulato il contratto (Federmeccanica e Fim e Uilm nazionali, ndr) e, «in assenza di pronunciamento, trascorsi 20 giorni di calendario dal ricevimento, acquisiscono efficacia e modificano, per le materie e la durata definite, le relative clausole del Ccnl».
VERIFICA: Sei mesi prima della scadenza del contratto (fine 2012) «le parti si incontreranno per verificare funzionamento ed efficacia di quanto concordato e apportare eventuali integrazioni o correzioni qualora ritenuto necessario». 

fonte:http://www.unita.it

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