Sconcertante delibera sullo sciopero: la Commissione di garanzia abolisce gli artt. 39,40 e 41 della Costituzione

Con delibera n. 10/202, del 29 marzo 2010, la Commissione di garanzia ha esteso, il periodo di astensione dallo sciopero previsto dal contratto collettivo 2007 del settore credito, in occasione di ristrutturazioni, riorganizzazioni, trasferimenti di azienda e fusioni, anche alle organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo.
Si tratta di un obbligo di astensione dallo sciopero, in media di circa 60 giorni, che, ad avviso della Commissione deve essere imposto a garanzia del “proficuo svolgimento delle trattative in corso”.
Il Garante confonde le clausole di tregua con le procedure di raffreddamento e conciliazione di cui alla l. n. 146/1990 e viola diritti costituzionalmente garantiti.
Evidente è la violazione della stessa legge n.146/90 che ha un ambito di applicazione tassativamente circoscritto alla garanzia dei diritti degli utenti costituzionalmente garantiti, nei quali non sono ricompresi gli interessi privati delle parti allo svolgimento sereno delle trattative.
La delibera, inoltre, costituisce un obbligo a trattare in capo alle aziende del settore credito in palese violazione dei principi costituzionali alla base dell’autonomia privata.

fonte:http://www.cgil.it

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