Newsletter medico-legale INCA CGIL
Nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile è stato pubblicato l'”aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modifiche ed integrazioni”, aggiornamento allegato al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1 dicembre 2009, pubblicato in G.U. Del 19 marzo 2010.
L'aggiornamento oltre ad una migliore veste grafica delle tre diverse liste, che le rende più fruibili e di migliore consultazione, ha introdotto novità che riguardano solo la componente malattie e codice identificativo essendo rimasto invariato il numero e la qualificazione degli agenti.
Il Decreto che interviene a sostituire l’ultimo aggiornamento dell’elenco delle malattie che risaliva al 2008 (decreto del 14 gennaio 2008) , è costituito da tre gruppi di malattie:
lista 1 – malattie la cui origine è di elevata probabilità,
lista 2 – malattie la cui origine è di limitata probabilità,
lista 3 – malattie la cui origine è possibile.
Ricordiamo che la denuncia è obbligatoria nel caso in cui un medico accerti una malattia professionale che rientra tra quelle elencate nel decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n°1124 “È obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale”.
Pubblichiamo la Newsletter completa
- Gezzetta Ufficiale supplemento n. 66
fonte:http://www.cgil.it
Nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile è stato pubblicato l'”aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modifiche ed integrazioni”, aggiornamento allegato al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1 dicembre 2009, pubblicato in G.U. Del 19 marzo 2010.
L'aggiornamento oltre ad una migliore veste grafica delle tre diverse liste, che le rende più fruibili e di migliore consultazione, ha introdotto novità che riguardano solo la componente malattie e codice identificativo essendo rimasto invariato il numero e la qualificazione degli agenti.
Il Decreto che interviene a sostituire l’ultimo aggiornamento dell’elenco delle malattie che risaliva al 2008 (decreto del 14 gennaio 2008) , è costituito da tre gruppi di malattie:
lista 1 – malattie la cui origine è di elevata probabilità,
lista 2 – malattie la cui origine è di limitata probabilità,
lista 3 – malattie la cui origine è possibile.
Ricordiamo che la denuncia è obbligatoria nel caso in cui un medico accerti una malattia professionale che rientra tra quelle elencate nel decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n°1124 “È obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale”.
Pubblichiamo la Newsletter completa
- Gezzetta Ufficiale supplemento n. 66
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