Importi 2017 massimali cig mobilità e disoccupazione

L’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, l'adeguamento degli importi del trattamento di integrazione salariale, nella misura del 100%, confermando quanto previsto dalla legge 247/2007. Inoltre l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che tale adeguamento non può risultare inferiore a zero.

A cura della Fiom-Cgil Brescia











fonte:http://www.fiomtoscana.it/

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