La riforma del mercato del lavoro prevede, all'articolo 4, alcune
novità per i genitori che lavorano, come il congedo obbligatorio per il
padre, la possibilità per il padre di utilizzare due giorni del congedo
obbligatorio della madre, la modifica delle norme del Testo Unico per
la tutela della maternità e paternità (Dlgs 151/2001) inerenti le
dimissioni durante la gravidanza, il rilascio di voucher per il
“baby-sitting”.
Congedo obbligatorio di un giorno per il padre
All'art.4, comma 24, della legge in oggetto, viene introdotto il
congedo obbligatorio per i lavoratori padri dipendenti. Il lavoratore
padre, entro cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di
astenersi dal lavoro “per un periodo di un giorno”. La definizione
normativa è precisa: si tratta di un giorno solo.
Ci sono stati momenti nei mesi scorsi in cui sembrava che il congedo
obbligatorio di due settimane per i padri stesse diventando realtà.
Invece, è stata bloccata la Direttiva Europea che lo proponeva, ed
alcune proposte di legge del nostro Parlamento si sono arenate (legge
Mosca ed altre).
Abbiamo sempre ritenuto che il congedo obbligatorio per i padri,
anche se annunciato in Italia con una timida formulazione di quattro o
cinque giorni, potesse comunque essere utile per garantire la presenza
paterna almeno nei giorni cruciali della nascita, rafforzasse e
diffondesse l'idea di un accudimento genitoriale utile a far affrontare
una riflessione sulla nostra organizzazione sociale, che fa gravare
soltanto sulla donna gli oneri derivanti dalla procreazione, ma la nuova
norma delude ogni speranza di adeguamento all'Europa.
Due giorni facoltativi di congedo
Introdotto da queste parole:“Al fine di sostenere la genitorialità ,
promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura
dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013 -2015”
l'art.4, comma 24, della legge in oggetto introduce misure assolutamente
insufficienti allo scopo dichiarato.
Oltre il giorno di congedo obbligatorio, il padre lavoratore
dipendente può usufruire di altri due giorni facoltativi, anche
continuativi, sempre entro i cinque mesi dalla nascita, se la madre è
d'accordo, riducendo quindi di due giorni il congedo obbligatorio
spettante a quest'ultima. In una parola, l'alternanza genitoriale viene
intesa come sottrazione dei diritti della madre a favore del padre.
Misura dell'indennità e preavviso
I due giorni facoltativi per il padre vengono indennizzati a carico
dell'Inps con un' indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Il giorno di congedo obbligatorio è sempre retribuito al 100% ma non è
indicato esplicitamente se a carico dell'Inps. Bisognerà attendere le
circolari operative degli Enti. La norma stabilisce che il padre è
tenuto ad avvertire il datore di lavoro in forma scritta , indicando i
giorni prescelti, “ almeno 15 giorni prima”.
Voucher per baby-sitting
La lavoratrice madre dipendente, dopo il congedo di maternità
obbligatorio, può ottenere per 11 mesi, in alternativa al congedo
parentale previsto all'art.32 del Testo Unico, Dlgs 151/2001, “la
corresponsione di un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting,
ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di
lavoro.”
Questa formulazione risulta davvero poco comprensibile e verrà
chiarita, ci auguriamo, da un decreto che deve essere emanato entro un
mese dall'approvazione della legge in oggetto.
Il decreto, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il
Ministero delle Finanze, dovrà stabilire i criteri di accesso e le
modalità di utilizzo dei voucher, il numero e l'importo in relazione
alla situazione economica del nucleo di appartenenza e le risorse
economiche da destinare “a questo beneficio” per gli anni 2013, 2014,
2015.
La norma esclude il lavoratore padre, che per il Testo Unico è invece
titolare del diritto autonomo al congedo parentale. La possibilità di
usufruire dei futuri voucher , con il riferimento all'art.32, comma 1,
lettera a) del Testo Unico, sembra essere estesa fino agli otto anni di
età del bambino.
Dimissioni in gravidanza
La legge 188/2007 contro le dimissioni in bianco, varata dal Governo
Prodi e successivamente abrogata dal Governo Berlusconi, è stata
nuovamente richiesta in ogni modo possibile, con lettere aperte e
petizioni, dalle donne non solo del sindacato, ma anche delle
Istituzioni, degli Enti, degli Istituti di ricerca, ecc....In
particolare, le dimissioni in bianco, infatti , sono state spesso usate
contro le lavoratrici in gravidanza.
Intenzione del governo, molto
spesso affermata, specie in seguito alle ripetute e pubblicizzate
pressioni, é quella di “contrastare la pratica delle dimissioni in
bianco e rafforzare il regime della convalida delle lavoratrici madri.”
Ora la legge in oggetto, all'art.4, comma 16, modifica l'art 55,
comma 4 , del Testo Unico per la tutela della maternità e paternità,
Dlgs 151/2001, allungando il “periodo protetto”. Infatti, non è più
entro il primo anno di vita del bambino, o nel primo anno dall'ingresso
in famiglia del minore adottato o in affidamento, ma durante i tre anni
di vita del bambino e tre anni dall'ingresso in famiglia per gli
adottati o affidati, che vige il divieto di licenziamento e quindi le
dimissioni o la risoluzione consensuale devono essere convalidate dal
servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
competente per territorio.
A questa convalida è condizionata la
risoluzione del rapporto di lavoro. Questa norma riguarda anche i padri
lavoratori, nei casi previsti dal Testo Unico.